(Doc. II, n. 36 - sezione 2)
PROPOSTE DI PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA
TESTO A RAFFRONTO(*)
Art. 5.
Proposta n. 4
Riformulare l'articolo 5, comma 4, mantenendo l'esclusione dell'obbligo di rappresentanza dei Gruppi costituiti dopo l'inizio della legislatura nell'Ufficio di Presidenza.
Tassone, Volontè.
(*) Sono qui pubblicati i singoli princìpi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, nell'ordine corrispondente agli articoli del Regolamento ai quali sono riferiti. Le proposte di princìpi e criteri direttivi - riferite alla proposta di modificazione al regolamento doc. II, n. 36, nel suo complesso - sono pubblicate in apposito fascicolo nella loro integrità e secondo l'ordine di presentazione.
Art. 13.
Proposta n. 13
Riformulare l'articolo 13, comma 2, trasformando le disposizioni contenute nel terzo, quarto e quinto periodo, riguardanti la partecipazione dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo, in disposizioni transitorie valide soltanto per la legislatura in corso.
Cananzi, Palma.
Art. 14.
Proposta n. 14
Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a quaranta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.
Palma, Cananzi.
Proposta n. 13
Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a trenta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.
* Cananzi, Palma.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 14, comma 1, elevando da venti a trenta deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di un Gruppo parlamentare.
* Piscitello.
Proposta n. 11
Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che sia autorizzata la costituzione di un Gruppo parlamentare con un numero
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di deputati inferiore a venti nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
Brugger, Caveri, Widmann, Zeller, Detomas, Liotta.
Proposta n. 2
Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che, ove un Gruppo parlamentare discenda al di sotto della consistenza numerica minima stabilita al comma 1 dello stesso articolo, l'Ufficio di Presidenza ne prenda atto e dichiari lo scioglimento del Gruppo medesimo, con effetto dal giorno in cui il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea, e disponendo altresì che i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio di ciascuna legislatura ai sensi del comma 1 dello stesso articolo siano sciolti soltanto qualora discendano al di sotto del numero minimo di quindici deputati.
Lembo.
Proposta n. 7
Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che l'Ufficio di Presidenza abbia facoltà di autorizzare, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, la sussistenza dei Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura, anche quando la loro consistenza discenda al di sotto del requisito numerico ivi previsto, ma comunque entro il numero minimo di dieci iscritti, purché possa individuarsi un sicuro rapporto di detti Gruppi con i risultati elettorali. Tale rapporto è da ritenersi esistente qualora il Gruppo rappresenti un partito che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati in un congruo numero di circoscrizioni, e dette liste abbiano ottenuto un risultato tale da essere ammesse alla ripartizione dei seggi da attribuire in ragione proporzionale.
Lamacchia, Cè.
Proposta n. 9
Modificare l'articolo 14 prevedendo la costituzione di un Gruppo misto di maggioranza e di un Gruppo misto d'opposizione costituiti dai deputati che dichiarino di voler appartenere all'uno o all'altro o, in mancanza, che rispettivamente votino o meno la fiducia al Governo, ai sensi dell'articolo 94, terzo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di costituire componenti politiche all'interno di tali Gruppi misti, in base alle norme regolamentari previste a questo fine.
Taradash.
Proposta n. 10
Prevedere - modificando l'articolo 14 ovvero, in alternativa, introducendo un'apposita norma transitoria - che le componenti politiche del Gruppo misto aventi consistenza numerica superiore a dieci deputati, e le eventuali future formazioni con identiche caratteristiche, possano costituirsi in componenti autonome dotate di piena soggettività nell'ambito dell'ordinamento della Camera; che, per l'assegnazione di risorse strumentali e finanziarie, le componenti autonome concorrano alla ripartizione proporzionale di un'unica quota assieme al Gruppo misto, e che esse godano di autonomia organizzativa ed eleggano pertanto propri organi direttivi.
Conseguentemente, alle componenti autonome dovrebbero essere riconosciute le seguenti facoltà:
a) diritto di partecipare alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo e degli uffici di presidenza delle Commissioni permanenti. Il voto espresso dalle componenti autonome dovrebbe concorrere
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a formare il quorum dei tre quarti nei casi previsti dal Regolamento. Le componenti autonome non concorrerebbero tuttavia a determinare il requisito dell'unanimità stabilito per la deroga al termine dilatorio della votazione sulla questione di fiducia (articolo 116, comma 3), per l'anticipazione del termine minimo di esame presso la Commissione (articolo 23, comma 5), per la deliberazione del contingentamento dei tempi nei casi in cui essa è altrimenti esclusa (articolo 24, comma 12);
b) facoltà di far intervenire un proprio rappresentante in tutti i casi in cui il Regolamento preveda un dibattito limitato ad un deputato per Gruppo (il tempo per tali interventi dovrebbe essere pari alla metà di quello previsto per i rappresentanti dei Gruppi);
c) equiparazione ai Gruppi parlamentari ai fini della ripartizione dei tempi per le discussioni; il tempo minimo da assegnarsi alle componenti autonome per la discussione sulle linee generali, ai sensi dell'articolo 24, comma 8, sarebbe tuttavia fissato in quindici minuti;
d) possibilità di richiedere la dichiarazione d'urgenza per i progetti di legge (articolo 69) e preannunziare nell'ambito della Conferenza dei presidenti di Gruppo la presentazione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 40, comma 2;
e) possibilità di presentare mozioni;
f) possibilità di presentare un'interrogazione a risposta immediata, da parte di ciascuna componente autonoma, per ogni mese di lavoro parlamentare, salvo il caso in cui la Conferenza dei presidenti di Gruppo organizzi un dibattito sullo stesso argomento con l'intervento di tutti i Gruppi;
g) possibilità di presentare un'interpellanza urgente, da parte di ciascuna componente autonoma, per ogni mese di lavoro parlamentare;
h) possibilità di esercitare, in generale, le stesse facoltà conferite ai rappresentanti dei Gruppi per quanto riguarda l'attività nelle Commissioni; in sede legislativa e in sede redigente, le componenti autonome si avvarrebbero degli stessi poteri previsti nell'ambito delle discussioni in Assemblea;
i) possibilità di designare propri relatori di minoranza al termine dell'esame dei progetti di legge in sede referente.
(Nuova formulazione) Settimi, Ruggeri.
Proposta n. 15
Modificare l'articolo 14, comma 2, prevedendo che alle componenti politiche costituite all'interno del Gruppo misto, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, le quali abbiano almeno dieci iscritti, ovvero rappresentino un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni, proprie liste di candidati, che abbiano ottenuto una cifra elettorale nazionale pari ad almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, nonché alla componente costituita dai deputati che rappresentano le minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, siano riconosciute le stesse facoltà conferite ai Gruppi parlamentari, limitatamente a quanto attiene alla disciplina dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.
Crema.
Proposta n. 14
Modificare l'articolo 14, comma 5, prevedendo che, dall'inizio della XIV legislatura, sia elevato a venti deputati il numero minimo di iscritti necessario per la costituzione di una componente politica del Gruppo misto, ad eccezione di quella formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche.
Palma, Cananzi.
Proposta n. 3
Modificare l'articolo 14, comma 5, nel senso di elevare il numero minimo di iscritti necessario per formare una componente
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politica, diversa dalla componente delle minoranze linguistiche, all'interno del Gruppo misto, a cinque deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.
Fredda.
Art. 15.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 15, comma 3, prevedendo che il Presidente della Camera assicuri ai Gruppi parlamentari e alle componenti politiche del Gruppo misto, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegni contributi a carico del bilancio della Camera tenendo conto delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica dei Gruppi e delle componenti, considerandosi a questo fine complessivamente come un'unica componente politica i deputati del Gruppo misto i quali non appartengano ad alcuna delle componenti in esso costituite.
Piscitello.
Art. 16.
Proposta n. 4
Modificare l'articolo 16, comma 1, prevedendo che le componenti politiche del Gruppo misto siano rappresentate nella Giunta per il Regolamento.
Tassone, Volontè.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 16, comma 1, prevedendo che il Presidente della Camera possa integrare la composizione della Giunta per il Regolamento tenendo presenti criteri di proporzionalità fra i vari Gruppi e le componenti politiche del Gruppo misto.
Piscitello.
Art. 16-bis.
Proposta n. 4
Modificare l'articolo 16-bis, prevedendo che le componenti politiche del Gruppo misto siano rappresentate nel Comitato per la legislazione.
Tassone, Volontè.
Art. 19.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 19 estendendo alle componenti politiche del Gruppo misto il potere di designare i propri componenti nelle Commissioni, attribuendo al Presidente della Camera il compito di ripartire fra queste i deputati iscritti alle componenti la cui consistenza numerica sia inferiore al numero delle Commissioni, e prevedendo la facoltà di sostituzione fra deputati appartenenti alla medesima componente politica.
Piscitello.
Art. 21.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 21, comma 1, prevedendo che i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto partecipino alle riunioni degli uffici di presidenza delle Commissioni quando essi siano convocati con la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi.
Piscitello.
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Art. 23.
Proposta n. 16
Modificare gli articoli 23, commi 3 e 7, e 24, commi 1, 2 e 3, prevedendo la partecipazione delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto alla fase preparatoria dell'esame del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo, consistente nella comunicazione delle indicazioni e proposte per la sua predisposizione; estendendo alle componenti politiche d'opposizione le disposizioni relative all'inserimento di proprie proposte nella quota di tempi e di argomenti riservata alle opposizioni nei programmi e calendari predisposti dal Presidente; e attribuendo a ciascuna componente politica un tempo complessivo di cinque minuti per lo svolgimento di interventi dopo la comunicazione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea.
Piscitello.
Art. 24.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 24, commi 7 e 8, prevedendo che il tempo attribuito al Gruppo misto nella ripartizione dei tempi per le discussioni sia aumentato in relazione al numero delle componenti politiche in esso costituite e sia ripartito fra queste tenendo conto della loro consistenza numerica; estendendo alle componenti politiche d'opposizione il diritto ad una quota di tempo più ampia nelle discussioni su disegni di legge d'iniziativa del Governo; e prevedendo che, per le componenti politiche costituite in seno al Gruppo misto, il tempo minimo per la discussione sulle linee generali determinato in ragione dell'articolo 39, comma 1, sia ridotto della metà.
Piscitello.
Art. 38.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 38, prevedendo che i deputati iscritti alla stessa componente politica possano partecipare, senza diritto di voto, alle seduta di una Commissione diversa da quella cui appartengono, previa comunicazione da parte del Gruppo misto o della componente politica d'appartenenza.
Piscitello.
Art. 39.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 39, comma 5, prevedendo che l'ampliamento della discussione o del termine per gli interventi possa essere disposto anche in favore degli oratori appartenenti alle componenti politiche del Gruppo misto.
Piscitello.
Art. 40.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 40 prevedendo che alla discussione delle questioni pregiudiziali e sospensive possa partecipare un deputato per ciascuna componente politica del Gruppo misto.
Piscitello.
Art. 44.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 44 prevedendo che la richiesta di chiusura della discussione possa essere formulata, fermo il requisito numerico minimo di venti deputati, dai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, a nome della rispettiva componente; e che, dopo che essa sia stata
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deliberata, possa intervenire un deputato per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto.
Piscitello.
Art. 45.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 45 prevedendo che, in caso di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento, il Presidente possa dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e componente politica del Gruppo misto.
Piscitello.
Art. 51.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 51, comma 2, prevedendo che, fermo il requisito numerico minimo di venti o trenta deputati, la richiesta di votazione nominale o segreta possa essere formulata dai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, a nome della rispettiva componente.
Piscitello.
Art. 69.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 69 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di chiedere la dichiarazione d'urgenza per i progetti di legge.
Piscitello.
Art. 72.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 72 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di proporre una diversa assegnazione dei progetti di legge.
Piscitello.
Art. 76.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 76 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di dichiarare di far proprio un progetto di legge, con gli effetti ivi previsti.
Piscitello.
Art. 83.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 83 prevedendo che, in caso di ampliamento della discussione, per stabilirne l'organizzazione, possano essere ascoltati i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto.
Piscitello.
Art. 85-bis.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 85-bis estendendo alle componenti politiche del Gruppo misto il potere di segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione nel caso in cui la Presidenza disponga lo svolgimento di votazioni riassuntive o per princìpi.
Piscitello.
Art. 107.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 107 estendendo alle componenti politiche del Gruppo misto
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il potere di chiedere che l'Assemblea fissi un termine alla Commissione per riferire sui progetti di legge riproducenti analoghi progetti approvati dalla Camera nella precedente legislatura, ovvero che siano applicate le disposizioni sull'esame abbreviato dei progetti di legge d'iniziativa popolare approvati dall'Assemblea o il cui esame sia stato esaurito in Commissione nella precedente legislatura.
Piscitello.
Art. 110.
Proposta n. 16
Modificare gli articoli 110 e 111 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di presentare mozioni e di chiedere che siano comunque discusse e votate le mozioni ritirate dai proponenti.
Piscitello.
Art. 135-bis.
Proposta n. 16
Riformulare l'articolo 135-bis, comma 2, prevedendo che, qualora nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, sia consentito a ciascuna di esse di proporre un'interrogazione a risposta immediata per ogni due sedute destinate al loro svolgimento.
Piscitello.
Art. 135-ter.
Proposta n. 1
Modificare l'articolo 135-ter, nel senso di riconoscere al Gruppo misto la facoltà di partecipare allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione, per ogni seduta a ciò destinata, con due strumenti, purché presentati da membri della Commissione che non appartengano alla medesima componente politica.
Paissan.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 135-ter prevedendo che sia consentito a ciascuna componente politica del Gruppo misto di proporre un'interrogazione a risposta immediata in Commissione per ogni due sedute destinate al loro svolgimento, e che la loro trattazione, di norma, abbia luogo secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse componenti politiche rappresentate nella Commissione e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.
Piscitello.
Art. 138-bis.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 138-bis estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di presentare interpellanze urgenti a nome delle rispettive componenti.
Piscitello.
Proposta n. 1
Modificare l'articolo 138-bis, nel senso di consentire che il Gruppo misto possa presentare tre interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare qualora la sua consistenza superi il numero di sessanta deputati, e quattro interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare qualora la sua consistenza superi il numero di novanta deputati.
Paissan.
Proposta n. 1
Modificare l'articolo 138-bis, nel senso di consentire che le interpellanze urgenti
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presentate a nome del Gruppo misto per il tramite del suo presidente possano essere sottoscritte, in sua vece, dai membri degli organi direttivi del Gruppo che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, rappresentano le componenti politiche in esso costituite.
Paissan.
Art. 148.
Proposta n. 16
Modificare l'articolo 148 estendendo ai rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto il potere di avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti o documenti alla Corte dei conti.
Piscitello.
Art. 153-ter.
Proposta n. 2
Prevedere, con disposizione transitoria, che, fino al termine della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizzi la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché essi rappresentino partiti o movimenti organizzati.
Lembo.
Proposta n. 16
Riformulare l'articolo 153-ter, comma 2, prevedendo che i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della XIII legislatura ai sensi dell'articolo 14, comma 3, conservino la natura di Gruppo anche nel caso in cui la loro consistenza discenda al di sotto del requisito numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo, ma comunque entro il numero minimo di dieci iscritti, e che possano essere ricostituiti i Gruppi, aventi le suddette caratteristiche, i quali siano stati sciolti per il venir meno del predetto requisito.
Piscitello.
Proposta n. 12.
Prevedere una disposizione transitoria in forza della quale, fino al termine della XIII legislatura, sia autorizzata la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché essi rappresentino partiti o movimenti organizzati nel paese e purché, all'inizio della medesima legislatura, i deputati eletti nelle liste da questi presentate, ovvero in collegamento con esse, abbiano formato un Gruppo parlamentare. La medesima autorizzazione sarà concessa nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
Caveri, Brugger, Widmann, Zeller, Detomas, Liotta.
Proposta n. 5.
Prevedere, in relazione all'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, una disposizione transitoria in forza della quale, fino al termine della XIII legislatura, sia autorizzata la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché essi rappresentino partiti o movimenti organizzati nel paese e purché, all'inizio della medesima legislatura, i deputati eletti nelle liste da questi presentate, ovvero in collegamento con esse, abbiano formato un Gruppo parlamentare.
* Liotta, Deodato, Armaroli, Follini.
Proposta n. 8
Prevedere, in relazione all'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, una disposizione transitoria in forza della quale, fino al
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termine della XIII legislatura, sia autorizzata la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché essi rappresentino partiti o movimenti organizzati nel paese e purché, all'inizio della medesima legislatura, i deputati eletti nelle liste da questi presentate, ovvero in collegamento con esse, abbiano formato un Gruppo parlamentare.
* Vendola.
Proposta n. 7.
Prevedere, con disposizione transitoria, per la durata della presente legislatura, che l'Ufficio di Presidenza autorizzi la sussistenza dei Gruppi parlamentari, costituitisi all'inizio della legislatura stessa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e discesi nel corso di essa al di sotto del requisito numerico ivi previsto, ma comunque entro il numero minimo di dieci iscritti, purché possa individuarsi un sicuro rapporto con i risultati elettorali. Tale rapporto è da ritenersi esistente qualora il Gruppo rappresenti un partito che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati in un congruo numero di circoscrizioni, e dette liste abbiano ottenuto un risultato tale da essere ammesse alla ripartizione dei seggi da attribuire in ragione proporzionale.
Lamacchia.
Proposta n. 4
Riformulare l'articolo 153-ter, mantenendo la previsione secondo cui le modificazioni all'articolo 5 entrano in vigore all'inizio della XIV legislatura, e sopprimendo la previsione per cui le componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché la componente delle minoranze linguistiche, debbono fino ad allora essere rappresentate nell'Ufficio di Presidenza.
Tassone, Volontè.
Proposta n. 6
Riformulare l'articolo 153-ter, comma 2, riducendo da dieci a cinque deputati il requisito numerico minimo per il riconoscimento delle facoltà ivi previste in favore delle componenti politiche.
Carazzi.